Art. 2

In vigore dal 8 mag 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune d'Empoli pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 11,177.55 e garantirà, per tasse scolastiche, un annuo introito di L. 4800, provvedendo inoltre ai locali, al personale di servizio, al materiale scolastico e scientifico e a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima, in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 8 giugno 1907.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;542#art-2

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