Art. 2

In vigore dal 3 mag 1910
Per il mantenimento di detta scuola la provincia di Verona pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 34,164.60 e garantirà, per tasse scolastiche, un annuo contributo di L. 10,000 provvedendo inoltre ai locali, al personale assistente e di servizio, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per funzionamento della scuola medesima in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 22 settembre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;541#art-2

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