Art. 1

In vigore dal 9 apr 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la conversione in Regie di scuole medie approvato con Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, per l'applicazione di detto testo unico, e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Veduta la convenzione stipulata addì 16 settembre 1909, fra il comune di Chieri e il Ministero della pubblica istruzione, per la conversione in Regio di quel liceo pareggiato; Veduto che il comune di Chieri ha prestato le dovute garanzie per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con detta convenzione; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione: Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Liceo pareggiato di Chieri è convertito in Regio per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;538#art-1

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