Art. 2

In vigore dal 23 feb 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Cuneo pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 31,519 e garantirà per tasse scolastiche un anno introito di L. 6000, provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola, medesima in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 2 maggio 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-23;525#art-2

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