Art. 3
In vigore dal 7 ott 1910
Il fondo stanziato al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1909 in ragione di annue L. 2,000, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Novara nell'ultimo triennio per il mantenimento della sua scuola tecnica pareggiata.
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