Art. 2
In vigore dal 8 mar 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Carrara pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 18,314.32 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 2500 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima, in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 30 novembre 1908.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-19;531#art-2