Testo unico-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Testo unicoArt. 29 AbrogatoRitorno dall'estero di vini conciati. (Art. 22 legge 30 gennaio 1896, n. 26).In vigore dal 16 dic 2010Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto unico-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-29