Art. 3

In vigore dal 9 nov 1909
Le domande intese ad ottenere il diploma per titoli saranno trasmesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale le sottoporrà al giudizio di una Commissione. Della Commissione faranno parte il direttore dell'Istituto ed un insegnante designato dal Consiglio di amministrazione oltre a due membri nominati dal Ministero. Essa sarà presieduta dall'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale. In caso di rifiuto del diploma per titoli l'aspirante sarà ammesso, se i documenti presentati saranno regolari, ad ottenere il diploma per esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-12;362#art-3

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