Art. 1

In vigore dal 24 ago 1909
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053, col quale il porto di Salerno fu inscritto nella 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria; Ritenuto che dai dati statistici risulta che il tonnellaggio delle merci sbarcato e imbarcate in quel porto durante l'ultimo triennio supera le 100 mila tonnellate; per cui il porto stesso può passare dalla 2ª alla 1ª serie; Visto il testo unico della legge sui porti 2 aprile 1885, n. 3025, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904 n. 713; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Salerno è promosso dalla 2ª alla 1ª serie della 2ª classe (2ª categoria), fermo restando l'elenco degli enti interessati al mantenimento del detto porto approvato col R. decreto 7 agosto l857, n. 5053, sopra citato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1909. VITTORIO EMANUELE. Bertolini. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-20;530#art-1

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Art. 1 Che classifica il porto di Salerno nella 1ª serie della 2ª classe (2ª categoria). — Testo vigente | Portale Normativo