Testo unico

Art. 44

Abrogato

Art. 1 legge 2 giugno 1904 - Art. 8 ed art. 16 legge 19 luglio 1906.

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-05-06;272#art-tu-44

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