Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-25;228#art-1

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Art. 1 Che autorizza l'assegnazione di L. 50,000 da prelevarsi dai proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 in aumento alla dotazione del capitolo n. 163-bis a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto. — Testo vigente | Portale Normativo