Art. 1 Che autorizza l'assegnazione di L. 50,000 da prelevarsi dai proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 in aumento alla dotazione del capitolo n. 163-bis a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto. — Testo vigente | Portale Normativo