Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-04;196#art-1

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Art. 1 Che autorizza l'assegnazione di L. 1,080,630 in conto del fondo stabilito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909 in aumento alla dotazione del capitolo n. 85-bis per reintegrazione delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti, ecc. della R. marina dipendenti dall'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto. — Testo vigente | Portale Normativo