Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-03-28;151#art-2

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Art. 2 Che concede alla Societa' delle ferrovie del Ticino la costruzione e l'esercizio di un tronco tramviario extraurbano. — Testo vigente | Portale Normativo