Art. 7

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-02-06;45#art-7

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Art. 7 Col quale il Ministero dei lavori pubblici puo' delegare alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato gli acquisti nel Regno e 'all'estero di materiali e di provviste d'ogni genere occorrenti a riparare i danni cagionati dal terremoto. — Testo vigente | Portale Normativo