Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;88#art-1

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Art. 1 Che ammette al prestito dei libri presso la biblioteca pubblica locale o presso la biblioteca della citta' viciniori gli assistenti e gli aiuti delle Regie universita' e dei RR. Istituti superiori d'istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo