Regolamento›Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 1 gen 1910
Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinché per gli effetti dell' del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola esente per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dell' del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339.
L'agenzia restituisce al verificatone lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento.
Legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª):
. - Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere b), c), e d), dell'articolo precedente, non sono superiori alle L. 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.
I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a) saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle L. 400 imponibili.
A cominciare dall'anno 1878, i redditi di ricchezza mobile computati nelle lettere b) e c) del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati agli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente , eccedano le L. 400, ma non le L. 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:
L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;
L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;
L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;
L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.
Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere b) e c) del precedente articolo.
Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d) del precedente o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente , sono superiori alle 400 imponibili, ma non alle L. 500, godranno dell'esenzione corrispondente a L. 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.
Legge 22 luglio 1894, n. 339:
. - L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell' della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.
I redditi da riscuotersi per ruoli nominatisi compresi nella lettera a) dell' del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e dei premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale:
quelli della lettera b a venti quarantesimi;
quelli della lettera c a diciotto quarantesimi;
quelli della lettera d riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.
L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.
Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell' dell'allegato L della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi lo aumento d'importo di ricchezza mobile portato dal presente articolo.
Le esenzioni e le detrazioni di cui nell' del testo unico approvato con decreto Reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b), c) e d) dell' dello stesso testo unico.
I contribuenti già inscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d' imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-69