Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-12-06;755#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Governo della Colonia eritrea a contrarre un mutuo colla Banca d'Italia, mediante il rilascio di speciali certificati di credito, conformi all'unito modello, per provvedere alle spese per la costruzione del tronco Ghinda-Asmara. — Testo vigente | Portale Normativo