Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 29 nov 1908 al 15 dic 2010
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 bis (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;
Vista la deliberazione 31 agosto 1908 dell'assemblea generale del Consorzio per la ferrovia Umbro-Aretina, vistata del prefetto di Perugia e debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza dell'11 settembre 1908 e la deliberazione 13 agosto 1908 del Consiglio di amministrazione della Società per le ferrovie dell'Appennino centrale, relative alla rinuncia del diritto di prelazione a termini dell'art. 270 della legge organica sui lavori pubblici;
Ritenuto che nell' della Convenzione va rettificato il richiamo all'ultima legge sulle ferrovie, sostituendo alle parole « alle condizioni stabilite dall' o seguenti della legge 5 luglio 1908 » le parole «alle condizioni stabilite dall' e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444».
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 9 luglio 1908 fra i ministri dei, lavori pubblici
e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il signor conte cav. uff. Giuseppe Connestabile della Staffa quale rappresentante della Deputazione provinciale dell'Umbria, come concessionaria, ed il signor comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società italiana per Io strade ferrate del Mediterraneo, quale rappresentante della Società stessa, come subconcessionaria per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Umbertide a Terni per Ponte San Giovanni-Todi con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia, salvo la rettifica di cui al citato .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle. Leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:
Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1908
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti
Bertolini
Carcano
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-27;617#art-1