Art. 2
In vigore dal 29 dic 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Chieri verserà dal 1º ottobre 1908 all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 11,677 garantendo un introito di L. 5000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 25 settembre 1908 per il mantenimento del detto Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-27;491#art-2