Art. 2

In vigore dal 31 ott 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Alba verserà all'erario dello Stato annualmente un contributo di L. 10,500.40 garantendo un introito di L. 3204 come provento delle tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini delle convenzioni 22 settembre 1908 per il mantenimento della scuola medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-24;395#art-2

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