Art. 2

In vigore dal 25 nov 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Jesi verserà annualmente all' erario dello Stato un contributo di L. 9417.74 garantendo un introito di L. 4200 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della Convenzione 16 settembre 1908 per il mantenimento della scuola medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-22;445#art-2

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