Art. 2
In vigore dal 28 ott 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di dette scuole in Comune di Bologna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 38,765.60 garantendo un introito di L. 23,680 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 14 settembre 1908.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-22;393#art-2