Art. 2
In vigore dal 4 nov 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Chieti verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 5784.40 garantendo un introito di L. 7500 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della Convenzione 10 settembre 1908 per il mantenimento della scuola medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;415#art-2