Art. 2

In vigore dal 31 ott 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di entrambe le dette scuole e il personale di servizio del ginnasio il comune di Sarzana verserà annualmente all'erario dello Stato L. 14,177 per il ginnasio e L. 8151.07 per la scuola tecnica, garantendo per il primo L. 2500 e L. 5000 per la seconda come introito delle tasse scolastiche. Esso provvederà inoltre direttamente a quanto altro gl'incombe per legge e a termini delle convenzioni 15 settembre 1908, per il mantenimento delle scuole medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;394#art-2

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