Art. 1

In vigore dal 28 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342; Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduto che la scuola tecnica di Cotrone godette nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 1500; Veduta la convenzione stipulata per la conversione in Regia di detta scuola, in conformità della succitata legge 13 giugno 1907, n. 342, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Cotrone; Veduti i fondi stanziati ai capitoli 123, 133 e 150 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica di Cotrone è convertita per tutti gli effetti di legge in Regia dal 1° ottobre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;391#art-1

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