Art. 2
In vigore dal 28 ott 1908
Per tutte le spese del personale direttivo insegnante e di servizio del detto Istituto il comune di Pisa verserà all'erario dello Stato un contributo annuo di L. 4051 garantendo un introito di L. 13,825 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della conversione 15 settembre 1908 pel mantenimento di quel ginnasio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;390#art-2