Art. 2
In vigore dal 22 ott 1908
Da questa data il comune di Foligno corrisponderà all'erario dello Stato un annuo contributo di L. 9024.02 garentendo un introito di L. 2375 per tasse scolastiche oltre a provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il buon andamento del detto Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;384#art-2