Art. 2
In vigore dal 18 ott 1908
Per le spese del personale adibito al detto istituto il comune di Nicastro verserà all'erario dello Stato un contributo annuo di L. 11,677 garantendo un introito annuo di L. 5000 per tasse scolastiche, e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe a termini della Convenzione 10 settembre 1908.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;372#art-2