Art. 1

In vigore dal 18 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397, e 13 giugno 1907, n. 342; Veduto il regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la Convenzione stipulata fra il comune di Fermo e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governativa di quella scuola tecnica pareggiata, in base alla domanda all'uopo presentata il 17 settembre 1905; Veduto che la scuola tecnica di Fermo ha goduto nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi, la cui media annua ascende a L. 1500; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica pareggiata di Fermo è convertita in regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;371#art-1

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