Art. 2
In vigore dal 30 set 1908
Per tutte le spese concernenti il personale dirigente e insegnante di detta scuola il comune di Gallarate pagherà annualmente all'Erario dello Stato un contributo di L. 11,977.55 e garantirà un introito annuo di L. 3000 per tasse scolastiche, provvedendo alle spese per il personale di servizio, i locali, il materiale scolastico e scientifico e per quanto altro sia necessario al buon andamento della scuola medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-08-18;338#art-2