Art. 1

In vigore dal 24 set 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti il testo unico delle leggi sull'istituzione e regificazione di scuole medie approvate con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645 e il regolamento per l'applicazione del medesimo approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la convenzione stipulata addì 3 marzo 1908 fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Sala Consilina per l'istituzione di un ginnasio Regio sul conforme parere del Consiglio superiore; Veduto il fondo stanziato al cap. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Dal 1° ottobre 1908 è istituito in Sala Consilina un ginnasio Regio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-26;329#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Sala Consilina un R. ginnasio. — Testo vigente | Portale Normativo