Art. 2
In vigore dal 6 ott 1908
Per il mantenimento del detto Istituto il comune di Altamura pagherà annualmente all'Erario dello Stato il contributo di L. 26,310.25 garantendo un annuo introito di L. 11,960 per tasse scolastiche con l'obbligo inoltre di provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il suo buon andamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-12;345#art-2