StatutoTitolo IV

Art. 22

Abrogato

Durata delle locazioni.

In vigore dal 9 mag 2025
Statuto- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-05;315#art-s-22

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Durata delle locazioni. (Art. 22 Che approva lo statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo