Art. 1

In vigore dal 19 ago 1908
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CCLXXXIII (Dato a Roma, il 2 luglio 1908), col quale l'O. P. Frumento, esistente nel comune di Caglio (Como), è stata trasformata nel senso che le rendite dell'O. P. medesima siano devolute in soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, salvo destinarle a favore dell'erigendo asilo infantile, quando questo abbia conseguito giuridico riconoscimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-02;283#art-1

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