Ordinamento

Art. 9

Abrogato

Condizioni generali per l'ammissione.

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-14;431#art-o-9

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Condizioni generali per l'ammissione. (Art. 9 Che sostituisce l'annesso ordinamento della R. accademia navale.) — Testo vigente | Portale Normativo