Art. 1
In vigore dal 29 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i progetti in data 15 novembre 1898 e 3 maggio 1903 compilati dall'Ufficio del genio civile di Bari, d'ordine del Ministero della pubblica istruzione, per la espropriazione di una zona di terreno circostante il Castello del Monte, in Andria, e di una cisterna esistente nel perimetro della zona stessa;
Considerando che detta espropriazione è necessaria per la formazione di una zona di rispetto intorno a quell'importante monumento medioevale divenuto sino dal 1876 proprietà dello Stato;
Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visti gli articoli 83 e 84 della legge anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata di pubblica utilità la espropriazione, a favore dello Stato, della zona di terreno circostante il Castello del Monte, in territorio di Andria, e della cisterna esistente nel perimetro di essa zona, secondo i progetti in data 15 novembre 1898 e 3 maggio 1903, compilati dall'ufficio del genio civile di Bari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-04-12;148#art-1