Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;118#art-1

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Art. 1 Concernente un'aggiunta alle categorie di operai che possono ottenere la liquidazione dei conti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia. — Testo vigente | Portale Normativo