Art. 23

In vigore dal 14 mar 1908
In caso di trasformazione dell' indole della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di accordo cogli enti locali, il personale di essa cessa dalle sue funzioni. Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di duo anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore di un quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica. Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile, della scuola in caso di riduzione di organico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-23

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Art. 23 Autorizzazione per la fabbricazione ed emissione di monete di nichelio puro da cent.20. — Testo vigente | Portale Normativo