Art. 1

In vigore dal 28 feb 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053, mediante il quale il porto di Sciacca, in provincia di Girgenti, fu iscritto nella terza classe della seconda categoria; Ritenuto che il detto porto, potendo servire di sicuro rifugio alle navi, ha i requisiti voluti dalla legge per essere iscritto nella prima categoria; Sentiti i consigli della Provincia e dei Comuni interessati; Uditi i pareri del Consiglio superiore del commercio, del Consiglio superiore della marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, e il regolamento 26 settembre 1904, n. 713; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Sciacca è iscritto alla prima categoria nei riguardi del rifugio delle navi, fermi restando nei riguardi del commercio la classifica del porto stesso nella terza classe della seconda categoria nonché l'elenco e le quote di concorso degli enti interessati approvati col predetto decreto 7 agosto 1887. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1908. VITTORIO EMANUELE. Bertolini. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-19;29#art-1

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Art. 1 Iscrizione del porto di Sciacca alla prima categoria nei riquadri del rifugio delle navi. — Testo vigente | Portale Normativo