Art. 1
In vigore dal 5 feb 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto l'atto, rogito Tranquillino, 14 novembre 1907, col quale il generale Ricciotti Garibaldi ha fatto donazione allo Stato d'una raccolta di carte, libri, documenti e cimeli già appartenenti al padre suo perché sia conservata nel museo e nella biblioteca del Risorgimento nazionale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'atto 14 novembre 1907 stipulato dal generale Ricciotti Garibaldi col Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, per la donazione allo Stato d'una raccolta di carte, documenti, libri e cimeli già appartenenti a Giuseppe Garibaldi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-12-29;541#art-1