Art. 1
In vigore dal 4 feb 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, numero 1037;
Visto che con atto 27 ottobre 1907 pei rogiti del R. notaio Ettore Scribani di Palermo, il comm. Ignazio Tumminelli donò allo Stato, a condizione che sia conservata e custodita nella R. biblioteca nazionale di Palermo, una collezione pregevole di ottocentotrenta volumi, oltre gli opuscoli, racchiusa in due scaffali di palissandro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il contratto 27 ottobre 1907, stipulato pei rogiti del R. notaio Ettore Scribani di Palermo col quale il comm. Ignazio Tumminelli donò allo Stato una collezione di libri ed opuscoli di materia legale, racchiusi in due scaffali, alle condizioni ivi espresse.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-12-22;540#art-1