Art. 1

In vigore dal 12 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Nostro Governo, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal comm. prof. Vittorio Avondo del monumentale castello di Issogne, con tutti gli infissi e i mobili descritti nell'atto rogato in forma pubblica amministrativa presso la prefettura di Torino il sette luglio millenovecentosette, e giusta l'estratto mappale ivi allegato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1907. VITTORIO EMANUELE. RAVA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-03;471#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che autorizza il Governo ad accettare la donazione del castello d'Issogne. — Testo vigente | Portale Normativo