Art. 2

In vigore dal 19 dic 1907
Sono abrogati i RR. decreti 28 ottobre 1885, n. 3464 (serie 3ª); 25 ottobre 1889, n. 6483 (serie 3ª); 22 gennaio 1893, n. 165; 18 giugno 1896, n. 261; 19 maggio 1901, n. 193, ed ogni altra disposizione contraria all'annesso regolamento organico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Rava. Visto, il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;733#art-2

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