Art. 2

In vigore dal 11 gen 1908
L'ente morale «Istituto Capece» di Maglie verserà annualmente all'erario dello Stato per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto liceo-ginnasio, un annuo contributo di L. 26,237 25 garantendo sul proprio bilancio un annuo introito di L. 10,500 per tasse scolastiche. Il detto contributo sarà garantito per L. 11,577.25 dall'Istituto «Capece» mediante deposito di titoli di rendita pubblica, e per L. 12,035 dal comune di Maglie mediante delegazione dell'esattore sulle tasse comunali, oltre L. 2625 in rendita. L'Istituto «Capece» dovrà inoltre provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento del liceo-ginnasio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;510#art-2

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