Art. 2
In vigore dal 14 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, del detto liceo ginnasiale, l'ente morale «Pietro Colonna» di Galatina verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 20,122.25 garantito per L. 12,210 dall'ente medesimo mediante deposito di titoli di rendita pubblica e per L. 7,912.25 dal comune di Galatina con delegazioni all'esattore sulla sovraimposta.
Il detto ente garantirà inoltre un introito annuo di L. 16,615 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il buon andamento dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;470#art-2