Art. 2

In vigore dal 13 dic 1907
Il comune di Cagli verserà annualmente all'erario dello Stato per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di L. 13,284.40, garantendo un annuo introito di L. 2000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;468#art-2

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