Art. 2
In vigore dal 13 dic 1907
Il comune di Teramo verserà annualmente all'erario dello Stato, per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di L. 10,284.40 garantendo un introito annuo di L. 2000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sarà necessario, per il buon andamento della scuola medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;467#art-2