Art. 2

In vigore dal 10 dic 1907
Por tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Brindisi verserà all'erario l'annuo contributo di L. 15,376 garantendo un introito annuo di L. 2500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia richiesto pel buon andamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;458#art-2

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