Art. 2

In vigore dal 7 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Rieti verserà all'erario un contributo annuo di L. 13,177, garantendo un annuo introito di L. 3500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto pel buon andamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;450#art-2

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