Art. 2
In vigore dal 21 mar 1909
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto istituto, il comune di Ravenna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 30,770.25, garantendo un introito annuo di L. 7500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'istituto medesimo.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 12 luglio 1908, n. DLXIV (564), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fermo restando in ogni altra parte il Nostro decreto 30 settembre 1907, n. CCCCXLVII, e' ridotta da lire 30,770.25 a lire 29,697.25 la somma del contributo a carico del comune di Ravenna per la regificazione del suo liceo ginnasiale dal 1° ottobre 1907".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;447#art-2